Tutti gli Enti del Terzo Settore, quindi iscritti al RUNTS nonché, anche se non iscritte al RUNTS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale per le attività realizzate in regime di convenzione, sono obbligati a registrare i dati dei volontari che operano al loro interno su di un Registro che deve essere vidimato da un Notaio o da un Segretario Comunale prima di utilizzarlo.
Il registro deve contenere i dati del volontario (cognome, nome, residenza, codice fiscale o luogo e data di nascita), la data di inizio del rapporto di volontariato e la data dell’eventuale fine. Deve inoltre specificarsi se trattasi di rapporto continuativo oppure occasionale (come ad esempio succede per gli eventi straordinari).
Gli Enti del Terzo Settore sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi di infortuni e malattia cui possono incorrere i volontari nella loro funzione ed a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti da fatti imputabili a loro.
Gli altri Enti No Profit non sono obbligati a tenere questo Registro anche se ne è consigliato l’uso, così come si consiglia la copertura della polizza assicurativa.
Si ricorda che nelle associazioni non riconosciute le responsabilità patrimoniali ricadono sui componenti dell’organo amministrativo, ragione per la quale la polizza assicurativa rappresenta un valido strumento di limitazione dei rischi derivanti da tali responsabilità. Anche per le associazioni riconosciute l’interesse è comunque vivo allo scopo di attenuare il rischio di dover rispondere con il patrimonio dell’associazione per i danni eventualmente cagionati.