Cinque per mille

Le persone fisiche possono destinare il 5 per mille della propria IRPEF a determinate finalità di interesse sociale, per il tramite di enti iscritti in un apposito elenco che svolgono attività indirizzate a tali finalità.

Gli enti a cui può essere destinato il 5 per mille sono:

  • Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Nazionale Unico del Terzo Settore).
  • Enti che svolgono attività finalizzata alla ricerca scientifica.
  • Enti che svolgono attività finalizzata alla ricerca sanitaria.
  • Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.
  • Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI nella cui organizzazione è presente il settore giovanile.
  • Enti che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici.
  • Enti gestori delle aree protette.

Per poter ottenere il 5 per mille, gli enti devono accreditarsi presso le amministrazioni competenti, e cioè:

  • Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per gli enti iscritti al RUNTS.
  • Ministero dell’università e della ricerca per le università e gli enti di ricerca scientifica.
  • Ministero della salute per gli enti di ricerca sanitaria.
  • CONI per le associazioni sportive dilettantistiche.

Effettuato l’accreditamento, l’amministrazione competente deve formare gli elenchi definitivi degli enti ai quali può essere destinato il 5 per mille entro il 31 marzo di ogni anno.

Gli enti inseriti negli elenchi definitivi potranno ricevere il 5 per mille:

  • Direttamente, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti che hanno indicato il codice fiscale dell’ente nella propria dichiarazione dei redditi.
  • In proporzione agli enti che perseguono le medesime finalità, con riguardo alla quota del 5 per mille dei contribuenti che non hanno effettuato alcuna scelta o hanno indicato codici fiscali errati.

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