Domande Frequenti

FAQ SUL SETTORE NO PROFIT

Si intende l’ente privato, diverso dalle società e dalle associazioni tra professionisti, che non svolge attività commerciale in via esclusiva o prevalente. Quindi, si tratta tipicamente di associazioni, fondazioni, società di mutuo soccorso, organizzazioni di volontariato, ONLUS, comitati, ecc. che non svolgono attività commerciale in via esclusiva o prevalente.
Gli Enti No Profit che aderiscono alla disciplina introdotta dal Codice del Terzo Settore vengono chiamati Enti del Terzo Settore (ETS).
Gli Enti No Profit diversi dagli Enti del Terzo Settore, cioè gli Enti No Profit che non aderiscono alla disciplina contenute nel Codice del Terzo Settore verranno chiamati Enti Non Commerciali.
Nell’uso comune, però, i termini Ente No Profit, Ente Non Commerciale ed Ente del Terzo Settore vengono utilizzati indifferentemente.

Il Codice del Terzo Settore (CTS) è costituito dal D.Lgs. n. 117/2017.
Si tratta di un insieme di norme che regolano gli enti che vogliono aderirvi, introducendo benefici ed obblighi estranei agli Enti Non Commerciali.
Il Codice del Terzo Settore non è ancora entrato pienamente in vigore. Infatti, l’insieme delle disposizioni di natura fiscale potrà entrare in vigore soltanto dopo che la Commissione Europea si sarà espressa favorevolmente sulla loro introduzione nel nostro ordinamento.
Per questo motivo, gli Enti del Terzo Settore devono, nell’attesa, applicare le disposizioni fiscali applicabili agli Enti Non Commerciali.

È il Registro istituito dal Codice del Terzo Settore al quale devono iscriversi gli Enti che intendono far parte degli Enti del Terzo Settore.

Sono:

  • Organizzazioni di Volontariato (OdV)
  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali e cooperative sociali
  • Reti associative
  • Società di Mutuo Soccorso (SMS)
  • Associazioni
  • Fondazioni
  • Altri enti di carattere privato diversi dalle società

Quando l’ammontare dei proventi dell’attività commerciale esercitata è inferiore all’ammontare dei proventi di altra natura (attività non commerciale, quote iscrizione, contributi, ecc.).

Per gli Enti Non Commerciali (ricordiamo che si tratta degli Enti No Profit che non sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, cioè gli Enti No Profit diversi dagli Enti del Terzo Settore) vi è una regola generale, valida per tutte le tipologie di enti (quindi associazioni di qualunque tipo, fondazioni, comitati), una regola specifica per le associazioni ed una ulteriore regola particolare per alcune tipologie di associazioni, che sono le più numerose, quali: le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica.

Regola generale

L’attività è considerata non commerciale quando:

  1. È prevista nello statuto
  2. Viene svolta senza specifica organizzazione
  3. Si tratta di una prestazione di servizi aventi natura tipicamente non commerciale (diversa, in genere, dalle prestazioni di servizi quali trasporti, agente, rappresentante, procacciatore, servizi industriali, altri servizi tipici della filiera industriale e commerciale)
  4. Il prezzo richiesto per il servizio non è superiore ai costi direttamente utilizzati per prestarlo.

Regola specifica per le associazioni

L’attività è considerata non commerciale quando:

  1. È prevista nello statuto
  2. Viene svolta senza specifica organizzazione
  3. Si tratta di una prestazione di servizi aventi natura tipicamente non commerciale (diversa, in genere, dalle prestazioni di servizi quali trasporti, agente, rappresentante, procacciatore, servizi industriali, altri servizi tipici della filiera industriale e commerciale)
  4. Il prezzo richiesto non è superiore ai costi direttamente utilizzati
  5. È prestata a favore degli associati o partecipanti

Quindi, per le associazioni occorre un requisito ulteriore rispetto agli altri Enti Non Commerciali: la prestazione deve avvenire a favore degli associati o partecipanti.
Inoltre, le cessioni di beni (vendite) e le prestazioni di servizi (ogni altra attività diversa dalle vendite) effettuate dietro pagamento agli associati o partecipanti viene considerata commerciale quando è previsto un prezzo specifico, diverso ed ulteriore rispetto alla quota associativa, anche se nella forma di contributo o quota supplementare.

Regola particolare per le associazioni “privilegiate” (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona)

Per queste associazioni l’attività è considerata non commerciale quando:

  1. È prevista nello statuto
  2. Lo statuto deve contenere alcune clausole obbligatorie
  3. Viene svolta senza specifica organizzazione
  4. Si tratta di una prestazione di servizi aventi natura tipicamente non commerciale (diversa, in genere, dalle prestazioni di servizi quali trasporti, agente, rappresentante, procacciatore, servizi industriali, altri servizi tipici della filiera industriale, commerciale, turistico, gestione di spacci e mense)
  5. Si tratta di una cessione di beni diversi da quelli nuovi prodotti per la vendita
  6. È prestata a favore degli associati o partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.

Queste associazioni sono particolarmente privilegiate in quanto:

  • Possono considerare non commerciale anche l’attività di cessione di beni, purché diversi da quelli nuovi prodotti per la vendita, e non soltanto le attività di prestazione di servizi.
  • Il prezzo pagato dai soci o associati può superare i costi di diretta imputazione sostenuti dalla associazione.

Limitiamo la risposta alle attività degli Enti del Terzo Settore più numerosi, quindi alle attività delle Organizzazioni di Volontariato e a quelle delle Associazioni di Promozione Sociale.

Per gli Enti del Terzo Settore in generale, l’attività è considerata non commerciale quando:

  • Rientra fra le attività di carattere generale previste tassativamente (nel senso che possono essere solo quelle elencate) nell’art. 5 del Codice del Terzo Settore.
  • È prevista nello statuto.
  • I corrispettivi, cioè gli introiti, eventualmente conseguiti nell’esercizio di queste attività non superano i costi di diretta imputazione maggiorati del 6% e per un massimo di tre esercizi consecutivi.

Inoltre, vi sono disposizioni specifiche che ampliano l’area delle attività non commerciali per Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.

Per le Organizzazioni di Volontariato l’attività è considerata non commerciale anche quando:

  • Si tratta di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, purché la vendita sia curata direttamente dall’OdV
  • Si tratta di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, purché la vendita sia curata direttamente dall’OdV
  • Si tratta di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di raduni, celebrazioni eventi in genere

Per le Associazioni di Promozione Sociale l’attività è considerata non commerciale anche quando:

  • Si tratta di attività effettuate a fronte del pagamento di uno specifico prezzo a favore dei propri associati, dei familiari conviventi ed associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.
  • Si tratta di una prestazione di servizi aventi natura tipicamente non commerciale (diversa, in genere, dalle prestazioni di servizi quali trasporti, agente, rappresentante, procacciatore, servizi industriali, altri servizi tipici della filiera industriale, commerciale, turistico, gestione di spacci e mense).
  • Si tratta di una cessione di beni diversi da quelli nuovi prodotti per la vendita.

L’agevolazione, riservate alle associazioni sportive dilettantistiche non iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, consiste nella possibilità di determinare forfettariamente:

  • Il reddito, pari al 3% dei ricavi commerciali conseguiti
  • L’IVA, pari al 50% dell’IVA incassata sui ricavi aventi natura commerciale, da versare trimestralmente.

Non occorre, pertanto, determinare il reddito sulla base della differenza fra ricavi e costi né determinare l’IVA da versare sulla base della differenza fra IVA incassata e IVA pagata, con una notevole semplificazione sugli adempimenti.

Per accedere questo regime forfettario le associazioni sportive dilettantistiche, oltre a non essere iscritte al RUNTS, non devono aver percepito ricavi (derivanti da attività commerciali) riferiti all’esercizio precedente per un ammontare superiore a euro 400.000.

Faq sul programma

Questo programma è stato pensato per poter essere utilizzato dalle piccole realtà appartenenti al Settore No Profit e consente a chiunque di poter “tenere la contabilità”.

E’ facile ed intuitivo non solo nell’inserire le operazioni ma altresì nel consultare le operazioni inserite, effettuare stampe di controllo ed ottenere le stampe ufficiali aventi valore legale.

Questo programma si comporrà fondamentalmente di due versioni a seconda delle caratteristiche dei soggetti utilizzatori. Questa prima versione può essere utilizzata dalle seguenti tipologie di enti:

  1. a) tutti gli enti NON iscritti al Registro del Terzo Settore (RUNTS) che:
    • non esercitano alcuna attività commerciale;
    • non intendono adottare la contabilità ordinaria per registrare i fatti gestionali;
    • senza alcun limite di entrate annue.
  2. tutti gli enti iscritti al Registro del Terzo Settore (RUNTS) che:
    • non esercitano alcuna attività commerciale;
    • hanno un volume di entrate e proventi annui complessivamente inferiore a euro 300.000;
    • non intendono adottare la contabilità ordinaria per registrare i fatti gestionali.
    • non hanno la personalità giuridica.
  3. successivamente al via libera della Commissione Europea, le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS):
    • iscritte al Registro del Terzo Settore (RUNTS);
    • che svolgono attività commerciale connessa alle attività istituzionali;
    • che, avendo conseguito nell’anno precedente un volume di ricavi al netto dell’IVA non superiore ad euro 130.000, hanno optato per il regime forfettario previsto dall’art. 86 del Codice del Terzo Settore;
    • non intendono adottare la contabilità ordinaria per registrare i fatti gestionali.
    • non hanno personalità giuridica.
  4. successivamente al riordino della disciplina IVA, tuttora in corso, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) NON iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) che:
    • svolgono attività commerciale connessa all’attività sportiva;
    • avendo conseguito nell’anno precedente un volume di ricavi al netto dell’IVA non superiore ad euro 400.000, hanno optato per le agevolazioni della L. 398/91;
    • non intendono adottare la contabilità ordinaria per registrare i fatti gestionali.
  1.  

Con questo primo modulo del programma si ottiene:

  1. un rendiconto di cassa nel formato ministeriale, valido per tutti gli enti che hanno le caratteristiche per utilizzare questo programma.
  2. un rendiconto semplificato ad uso interno che riporta i conti di dettaglio utilizzati.
  3. un libro giornale di tutte le operazioni inserite.
  4. tutte le schede dei conti utilizzati, ivi incluse le schede dei conti di cassa e banche e le schede dei singoli clienti, fornitori e associati.

Tutte le esigenze di natura contabile di un piccolo ente del settore No Profit vengono, quindi, soddisfatte.

All’utilizzatore non è richiesta alcuna capacità contabile. Chiunque lo può utilizzare.

Occorre inserire i dati dell’ente nella scheda anagrafica dell’associazione ed effettuare il pagamento.

I dati relativi a REA e RUNTS vanno compilati se l’ente è iscritto rispettivamente alla Camera di Commercio e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il pagamento può avvenire solo online con gli strumenti messi a disposizione.

Una volta inseriti i dati ed effettuato il pagamento, sarà possibile accedere alla sezione dei movimenti.

I dati anagrafici degli associati, dei clienti e dei fornitori possono essere inseriti prima di avviare l’utilizzo oppure in sede di registrazione dei movimenti contabili.

Abbiamo chiamato aree di intervento i settori o le aree individuate dal modello di rendiconto di gestione e dal rendiconto di cassa predisposti per i bilanci o report degli enti iscritti al RUNTS.

Le aree sono cinque:

  • area istituzionale, nella quale vanno registrate le operazioni che non hanno natura commerciale, nonché i costi sostenuti in tale ambito.
  • Area attività diverse, nella quale facciamo confluire le operazioni che hanno natura commerciale, nonché i costi sostenuti per ottenere le relative entrate.
  • Area raccolte pubbliche e fondi, nella quale vanno registrate le operazioni con le quali l’ente provvede a conseguire fondi derivanti da raccolte nonché i costi sostenuti per organizzare e gestire queste raccolte.
  • Area delle operazioni patrimoniali e finanziarie, nella quale si devono registrare le uscite sostenute e le entrate realizzate attraverso operazioni di tipo patrimoniale e finanziario.
  • Area comune, nella quale si vanno a registrare le uscite che sono comuni alle aree precedenti e non possono essere suddivise.

Oltre a queste cinque aree, una area destinata ai movimenti finanziari derivanti dalle operazioni patrimoniali e finanziarie è stata prevista per consentire di tener conto di tutti i movimenti di cassa di un ente, comprese, quindi, le operazioni con le quali ad esempio viene comperato o venduto un immobile o viene effettuato un investimento o disinvestimento in titoli. Si tratta di operazioni in genere estranee ai piccoli enti per i quali è stato pensato il programma, per le quali verranno fornite specifiche istruzioni ed esempi di compilazione

Faq sull’utilizzo del programma

Occorre inserire i dati dell’ente nella scheda anagrafica dell’associazione ed effettuare il pagamento.

I dati relativi a REA e RUNTS vanno compilati se l’ente è iscritto rispettivamente alla Camera di Commercio e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I dati anagrafici degli associati, dei clienti e dei fornitori possono essere inseriti prima di avviare l’utilizzo oppure in sede di registrazione.

Il pagamento può avvenire solo online con gli strumenti messi a disposizione.

Una volta inseriti i dati ed effettuato il pagamento, sarà possibile accedere alla sezione dei movimenti.

Abbiamo chiamato aree di intervento i settori o le aree individuate dal modello di rendiconto di gestione e dal rendiconto di cassa predisposti per i bilanci o report degli enti iscritti al RUNTS.

Le aree sono cinque:

  • area istituzionale, nella quale vanno registrate le operazioni che non hanno natura commerciale, nonché i costi sostenuti in tale ambito.
  • Area attività diverse, nella quale facciamo confluire le operazioni che hanno natura commerciale, nonché i costi sostenuti per ottenere le relative entrate.
  • Area raccolte pubbliche e fondi, nella quale vanno registrate le operazioni con le quali l’ente provvede a conseguire fondi derivanti da raccolte nonché i costi sostenuti per organizzare e gestire queste raccolte.
  • Area delle operazioni patrimoniali e finanziarie, nella quale si devono registrare le uscite sostenute e le entrate realizzate attraverso operazioni di tipo patrimoniale e finanziario.
  • Area comune, nella quale si vanno a registrare le uscite che sono comuni alle aree precedenti e non possono essere suddivise.

Oltre a queste cinque aree, una area destinata ai movimenti finanziari derivanti dalle operazioni patrimoniali e finanziarie è stata prevista per consentire di tener conto di tutti i movimenti di cassa di un ente, comprese, quindi, le operazioni con le quali ad esempio viene comperato o venduto un immobile o viene effettuato un investimento o disinvestimento in titoli. Si tratta di operazioni in genere estranee ai piccoli enti per i quali è stato pensato il programma, per le quali verranno fornite specifiche istruzioni ed esempi di compilazione.

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